Art. 2.

      1. Fermo restando per gli altri soci il limite al possesso azionario di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nelle banche popolari quotate nei mercati regolamentati, per gli investitori istituzionali a carattere non speculativo, che gestiscono cautelativamente risparmi di lungo periodo o proprie disponibilità patrimoniali, tale limite è elevato al 3 per cento, salvo limiti più ridotti previsti dallo statuto della banca o dalla disciplina che regola ciascun investitore istituzionale.